Installazione di antifurti satellitari su autovetture dei dipendenti

La problematica si inserisce nei limiti dei poteri del datore di lavoro. In particolare l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 30 (Statuto dei Lavoratori) vieta il controllo a distanza dell'attività lavorativa attraverso l'uso di impianti audiovisivi oppure di altri apparecchi di controllo, in cui vanno compresi impianti GPS ed antifurti satellitari.

Ci sono dei casi che fanno eccezione e che giustificano l'installazione di detti impianti e riguardano eventuali esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, ma in tali casi è comunque necessario l'accordo specifico sindacale o l'autorizzazione amministrativa.

Ci sono alcune sentenze che escludono tutti questi limiti nelle ipotesi dei c.d. controlli difensivi, cioè quelli necessari per tutelare il patrimonio dell'azienda oppure a verificare la condotta illecita del lavoratore, anche qui però l'autorizzazione sindacale è fondamentale.

La soluzione, pertanto, più sicura è indubbiamente procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali, ove esistenti chiaramente, o in mancanza alla richiesta di autorizzazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, anche se materialmente in molti casi potrebbe non risultare agevole visto che si potrebbe dover procedere ad installare apparecchi nelle autovetture di ogni singolo lavoratore e non in uno specifico luogo di lavoro e pertanto esiste il rischio che la DPL di competenza della sede dell'Azienda non si pronunci, qualora poi manchino motivi specifici e reali di sicurezza.

Per quanto riguarda casi specifici, segnalo l'ipotesi di sistemi di geolocalizzazione collocati sui veicoli aziendali dei lavoratori tramite impianto GPS. In questo caso il Garante della Privacy con Newsletter del 16 dicembre 2010 n. 344, ha ribadito che è necessario il preventivo accordo con i sindacati o l'autorizzazione della DPL, principio ribadito nel provvedimento del 4 ottobre 2011.

La precisazione importante che va fatta, tuttavia è che tutti i provvedimenti e le risposte che vengono fornite in merito dai vari organi riguardano sempre aziende che possono adottare misure di controllo per interessi di sicurezza ed organizzazione, come ad esempio aziende di trasporto portavalori etc etc, anche alla luce della sicurezza dei loro autisti, in modo da poter monitorare al quantità di ore di guida degli stessi.

In tutti gli altri casi, a mio avviso, il rischio di incorrere in richieste di risarcimento danni da parte di lavoratori è elevato nonché il forte rischio di ricevere sanzioni, tenendo presente che è configurabile addirittura reato con ammende sino ad € 1549,00.

Infine, cito brevemente il caso preso in esame dal Ministero del lavoro, interpello del 2006 n. 25/l/0006585, in cui era ravvisata l'esistenza della violazione del divieto di controllo a distanza nell'ipotesi, addirittura, di Computer palmare dato in dotazione ai dipendenti di un'azienda farmaceutica, munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale le visite effettuate presso le strutture sanitarie memorizzando data ed ora.

Tuttavia, qualora si proceda nonostante i rischi descritti è bene tenere presente che con il provvedimento del 4 ottobre 2011 il Garante della Privacy ha previsto la nomina obbligatoria a responsabili privacy, ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy, degli operatori economici che forniscono i servizi di geolocalizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo impartendo con obbligo di procedere ad impartire loro le istruzioni necessarie in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che la regolamenta la fornitura del servizio di localizzazione.

Nell'atto di nomina sarà necessario fare specifico riferimento alle tipologie di dati da trattare ed alle modalità di trattamento come in ogni atto di nomina a responsabile, con la specifica, in questo caso anche dei tempi dell'eventuale conservazione. Anche la mancata osservanza dell'obbligo di cui all'art. 29 nei casi individuati dal Garante importerà l'applicazione della sanzione che va da euro 30.000 ad euro 180.000 poiché si tratta di disposizione prevista ai sensi dell'art. 154,, comma 1 lett. c) la cui violazione importa l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2 ter.

Infine, riporto di seguito l'4 della Legge 20 maggio 1970, n. 30 (Statuto dei Lavoratori).

4. Impianti audiovisivi. — 1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Avv. Stefano Casu - 30/05/2012