Rischi relativi al conferimento della delega con poteri di firma al dipendente nelle Società di Capitali

Va preliminarmente precisato che la responsabilità ed i rischi sono sicuramente una variante legata strettamente al contenuto della delega e alla carica che ricopre all’interno della società il delegato.

In generale è possibile affermare che laddove un soggetto compia atti per conto della società in cui lavora, questi atti vengono trattati e conclusi nell’esclusivo interesse della società stessa e a questa vanno imputate tutte le conseguenze di fatto e di diritto.

Invero, però, quando parliamo di responsabilità civile va sempre tenuto presente che la situazione può avere dei contorni differenti, a maggior ragione nelle società di capitali.

A confermare quanto appena detto una sentenza del Tribunale di Firenze del 24/03/1999 esplicitamente precisa che: "diviene soggetto alle norme sulla responsabilità civile degli amministratori di società di capitali colui che compie operazioni bancarie su delega della società ma più in generale atti di gestione della società con il consenso tacito di essa ed il consenso espresso dell’amministratore unico legalmente designato".

In base al tenore di questa sentenza sarebbe pertanto possibile sia da parte della società, sia da parte di terzi far valere i propri diritti in tutte quelle ipotesi in cui l’amministrazione ( in questo caso svolta da un dipendente) presentasse difetti legati all’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo.

A rischi maggiori, poi, si andrebbe incontro qualora un soggetto svolgesse sistematicamente la gestione sociale in assenza di un’investitura da parte della società.

E’ proprio questa la figura dell’amministratore di fatto, soggetta alla stessa normativa che disciplina la responsabilità degli amministratori ( e dei direttori generali) delle società di capitali, riscontrabile ogni qualvolta le funzioni gestorie vengano appunto svolte in via di fatto in maniera sistematica e non occasionale.

Diventa allora fondamentale verificare se il potere effettivamente conferito al dipendente sia meramente di firma, o se poi di fatto si estenda implicitamente ad attività che vadano oltre, esponendolo perciò a rischi più elevati.

Non è da escludere infatti che un terzo si trovi nella effettiva situazione di gestire ed amministrare una Società su richiesta del proprio datore di lavoro ma senza un incarico formale, salvo poi in un successivo momento vedersi non solo negato ufficialmente quanto richiesto, ma a vedersi anche attribuita appunto la completa responsabilità civile dell’amministrazione svolta.

Indubbiamente il rifiuto di firma della delega, elimina parte dei rischi finora descritti e risulta essere la soluzione più sicura.

Un ipotesi alternativa può essere quella di firmare la delega ma accertandosi che sia più estesa e scritta in modo da tutelare il più possible il delegato.

Altra ipotesi da citare riguarda la possibilità di ricevere dall’amministratore procura, in conformità di specifica autorizzazione, per il compimento di singoli atti assumendo pertanto la veste di mandatario ( con o senza rappresentanza a seconda degli atti da svolgere) con la conseguenza che l’atto posto in essere è riferibile alla socièta stessa senza dubbio alcuno.

Va da sè comunque che una volta sottoscritta, sarà necessaria la massima attenzione relativamente ad ogni atto e comportamento che il delegante porrà in essere e che senza alcun dubbio dovrà dalla società essere corrisposto un aumento dello stipendio conseguente ad un diverso inquadramento, data la maggiore responsabilità del dipendente.

Avv. Stefano Casu - 10 giugno 2013