Commercializzazione di integratori alimentari specifici per la vista presso negozi di ottica 

PREMESSA

Prima di addentrarci nell’analisi della materia è importante precisare che si parte dal presupposto fondamentale che per i prodotti in questione sono stati regolarmente effettuati tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, sia in materia di produzione che di imballaggio e che si è provveduto a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni, prima della loro immissione in commercio.

 

SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERALE

Per effettuare un’analisi completa ed a trecentosessanta gradi della problematica in questione possiamo iniziare riferendoci alla disciplina relativa alle attività commerciali, in Italia regolata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (cosìdetto decreto Bersani)Questo decreto ha modificato notevolmente la materia in questione, eliminando le tabelle merceologiche che erano usate come riferimento fino a quel momento ed introducendo una distinzione tra settore alimentare e settore non alimentare. Recita infatti l'art. 5 comma 1:

Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.”

E' evidente il tentativo di tale norma di tracciare una linea divisoria tra i 2 settori merceologici di riferimento, cioè quello alimentare e non alimentare.

Ma questa suddivisione, tuttavia, non risulta, a nostro avviso, essere completa ed esaustiva, se si tiene conto che nel nostro Paese vi sono attività commerciali che, presentando caratteristiche specifiche, vengono disciplinate con leggi ad hoc.

E proprio la specifica attività che svolge l' OTTICO, che per sua natura, non può essere inserita all'interno di attività commerciali strictu sensu, ci mostra quanto sia rischioso ed approssimativo limitarci ad una mera scelta tra settore alimentare e non alimentare e come chiaramente sia necessaria un'analisi più approfondita e specifica.

 

SULL'OTTICO

Dunque, diciamo subito che l'attività dell' OTTICO, non può e non deve essere ricompresa sic et simpliciter o tra quelle alimentari o tra quelle non alimentari.

Se così fosse, non ci sarebbe ragione di tenere in vigore il Decreto Regio 31 maggio 1928 n.1334, che la inserisce tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e non sarebbe necessario per il suo espletamento un particolare percorso di studi professionali tecnici.

La mancata abolizione di detta norma, ha una sola spiegazione logica, ravvisabile nello scopo da parte del Legislatore di voler mantenere tale settore SEPARATO dagli altri, proprio in quanto definibile come ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

A rafforzare tale concetto inteviene la stessa legge italiana, grazie al Decreto 3 febbraio 2003 del Ministero della Salute che riserva agli OTTICI la vendita delle lenti a contatto.

Questo particolare, vuole proprio essere una prova, se ce ne fosse bisogno, del ruolo singolare che ricopre la categoria degli OTTICI, ai quali viene riconosciuto un vero e proprio diritto di esclusività nella vendita di taluni prodotti.

E non potrebbe essere altrimenti, in quanto parliamo a tutti gli effetti di un professionista, un soggetto che ha effettuato degli studi tecnici, riconosciuti dallo Stato, ma soprattutto richiesti dallo Stato, per poter sì accedere al settore del commercio, ma un settore sui generis che richiede competenze specifiche non rinvenibile in nessun'altra categoria di commercianti.

Questo elemento discretivo, trova la sua ratio in un fatto evidente ma che merita di essere ricordato, ovvero che la materia di competenza dell' OTTICO riguarda uno dei campi più importanti dell'attività umana: QUELLO DELLA VISTA!

Il ruolo dell’ OTTICO non può essere racchiuso in un 'ambito strettamente commerciale, in quanto non si limita ad effettuare un mera dazione di merce al cliente in cambio di una controprestazione economica, ma deve anche aggiungervi una competenza tecnico-scientifica, acquisita con anni di studio ed esperienza, che non è dato ravvisare negli altri.

IN SINTESI:Esiste una legge ad hoc per gli ottici; gli stessi commerciano beni relativi ad uno degli organi più importanti dell'essere umano; tale commercio richiede specifiche competenze; tali competenze richiedono una conoscenza tecnica; tale conoscenza tecnica è in Italia possibile, solo tramite uno specifico percorso di studi.

Dunque se è corretto non considerare l'ottico un commerciante del settore alimentare, non sarebbe forse, corretto considerarlo un commerciante di beni specifici per la vista?

 

SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN GENERALE

Tutto quanto appena detto si lega fortemente alla problematica relativa alla vendita presso l'ottico di INTEGRATORI ALIMENTARI CHE POSSIEDONO PROPRIETA' SPECIFICHE E UTILI PER LA VISTA, perché lavorati in un determinato modo, approvato dal Ministero della Sanità, con procedimenti e sostanze riconosciuti/e da innumerevoli studi scientifici.

Affrontare in generale il discorso degli integratori alimentari in Italia significa prendere in considerazione l'unica legge che ha tentato di disciplinare l'argomento negli ultimi anni, ovvero il Decreto Legislativo 169/04 che attua la direttiva 2002/46/CE.

Già questo ci porta a comprendere come il problema sia fortemente sentito, vista la necessità di uniformare tutti gli stati membri della Unione Europea.

Ma procediamo con ordine.

Prima dell’adozione della direttiva, gli integratori alimentari erano assoggettati a disposizioni nazionali, nel nostro caso, in Italia a causa della lacunosa legislazione, venivano assoggettati, alcune volte ai prodotti alimentari previsti dal Decreto legislativo n.114/98, mentre altre volte venivano inseriti tra i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, disciplinati dal Decreto Legislativo n.111/92.

Ciò dimostra la confusione generale che ha regnato in Italia, e non solo, su questo argomento, al punto da “costringere” il Legislatore Comunitario ad intervenire una volta per tutte, con la direttiva n. 46/2002.

Infatti, sempre rimanendo nel campo generale degli integratori alimentari sappiamo, benissimo tutti, come proprio la Comunità Europea con detta direttiva, ha voluto uniformare gli Stati membri che troppo differivano tra di loro per la commercializzazione di tali prodotti.

In seguito, a ribadire questo concetto, è, poi, intervenuta, senza dubbi d’interpretazione, la Suprema Corte di Giustizia Europea, la quale ha, altresì, aggiunto che gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la commercializzazione degli integratori alimentari (cnf C-154/04 e C 155/04).

 

CONCLUSIONI

Giunti a questo punto non ci resta che procedere a rassegnare le conclusioni, sollecitando la necessità impellente di vedere affrontato l’argomento degli INTEGRATORI ALIMENTARI SPECIFICI PER LA VISTA dai preposti organi competenti.

Sarebbe, infatti, importante a mio avviso per tutti i professionisti OTTICI, per tutti i CONSUMATORI che hanno diritto ad una tutela ampia, trasparente e specifica e per tutto il mercato del settore ottico, avere un riconoscimento ufficiale che dia rilevanza specifica a questo settore merceologico e che lasci definitivamente la competenza a chi ha studiato e lavorato per averla. 

Avv. Stefano Casu - 20/10/2007