Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81

Il riordino dei contratti di lavoro: co.co.pro. e co.co.co.

Il recente Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ha creato sugli operatori alcune perplessità in relazione alla tipologia di contratti ammessi, soprattutto perchè non sempre sembra chiaro cosa è possibile fare ma soprattutto da quando NON è più possibile farlo.

Ebbene, una delle più ricorrenti domande risulta essere quella sulla possibilità o meno di stipulare nuovi contratti a progetto sino al 31 dicembre 2015 e se invece è comunque possibile prorogare i contratti esistenti sino a detta data o addirittura oltre.

Non v' è dubbio che leggendo il Decreto (Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81) non si può non notare una forte contraddizione che crea un vuoto normativo (di non poco conto) nel periodo sino al 1 Gennaio 2016.

Infatti, l'articolo 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) del Decreto medesimo impedisce l'applicazione di contratti a collaborazione a progetto a far data dal 1 Gennaio 2016, quindi permette, di conseguenza, una libera regolazione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2015. (Ad esempio: voglio sottoscrivere un nuovo contratto a progetto per questi 6 mesi che rimangono IN TEORIA lo posso fare).

In pratica, però, a mio avviso non è così, perché lo stesso decreto all'articolo 52 (Superamento del contratto a progetto), abroga gli articoli da 61 a 69 bis del D. Legislativo 276/2003 (riguardante i contratti a progetto) , salvo "..i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto", rendendo di fatto impossibile stipulare un nuovo contratto a progetto sin da subito.

Ci troveremmo, pertanto, nella assurda situazione di sottoscrivere un contratto a progetto che non è più disciplinato (in virtù dell'abrogazione della norma) con la possibilità che il lavoratore rivendichi la trasformazione a tempo indeterminato.

Diverso è il caso della proroga

Infatti, proprio perchè vengono "salvati" i contratti in essere è, a mio avviso, possibile (sino al 31/12/2015), in quanto la stessa si riferisce appunto ad un contratto già in atto e quindi può continuarsi ad applicare la disciplina di fatto abrogata.

A questo punto non si può non constare come di fatto rientrino in gioco dei co.co.co, che è bene ricordare non sono frutto di una precisa regolamentazione normativa ma che scaturiscono da un vasto e preciso riconoscimento della Giurisprudenza e che solo con la normativa sui contratti a progetto aveva ovviamente cessato la sua "esistenza".

Non può sfuggire, infatti, che il primo comma dell'articolo 2 del Decreto citato, prevede espressamente l'applicazione "automatica" della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche "...ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Sorvolando sul fatto che in sostanza è come se si dicesse che non sono valide le finte collaborazioni (come se prima del Decreto lo fossero), l'interpretazione non può non essere che, invece, a contrario le collaborazioni continuative e personali in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal collaboratore anche con riferimento a tempi ed al luogo di lavoro, sono possibili.

Dunque in conclusione ritengo di poter affermare che è possibile la proroga dei contratti a progetto (sino al 31/12/2015) ma non è possibile (o comunque molto rischioso, obiettivamente, per il datore di lavoro) sottoscrivere un nuovo contratto a progetto, mentre resta salva la possibilità di sottoscrivere veri e non simulati co.co.co. 

Avv. Stefano Casu - 30/06/2015