Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi
Cambia l'art. 545 c.p.c. ed i maniera significativa
Con il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 il legislatore ha deciso di apportare delle modifiche che avranno, a mio avviso, un notevole impatto dal punto dal vista delle esecuzioni.
Infatti, con la nuova formulazione ci troviamo di fronte al seguente scenario:
Se si tenterà di pignorare la pensione oppure lo stipendio sarà possibile farlo solo sulla somma risultante dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà (aumento intervenuto con la riforma). Su tale differenza si potrà procedere a pignorare 1/5.
Dunque ad esempio se percepisco uno stipendio o una pensione netti pari ad € 1200,00 potrà essere pignorato mensilmente l'importo di € 105,45.
Infatti, l'importo massimo dell'assegno sociale per il 2015 è pari ad € 448,51 aumentato però della metà diventa € 672,78 e dunque 1.200,00 – 672,78 = 527,22/5 = € 105,44.
Ma la novità più importante e radicale risiede, a mio avviso, nel nuovo limite imposto al pignoramento del conto corrente del debitore.
Mentre, ante riforma il creditore si trovava a poter liberamente pignorare il conto corrente a prescindere dalla causale con cui le somme entravano nella disponibilità del debitore, ora ciò non è più possibile.
Infatti, in base al nuovo art. 545 c.p.c. (e precisamente al comma 8) se sul conto corrente bancario o postale vengono accreditate somme a titolo di stipendio, salario altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, queste potranno essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell' assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Limite che si applica anche all'accredito di somme a titolo di pensione.
Dunque ad esempio se mi viene accreditato sul conto lo stipendio o la pensione di € 1500,00 prima della notifica del pignoramento potranno essere pignorata le somma pari ad € 154,44 somma ricavata dalla differenza tra 1500,00 – 1345,56 (il triplo dell'importo dell'assegno sociale e cioè 448,52x3).
Qualora, invece, l'accredito avesse una data uguale o successiva a quella della notifica del pignoramento le somme potranno essere pignorate sempre nella misura concessa dal giudice , ma in ogni caso mai oltre 1/5.
Nel nostro esempio 1500,00 – 672,78 (assegno sociale aumentato della metà)= 827,22 a cui va applicata la misura di un quinto e quindi per un totale pari ad € 165,44.
Sarà il debitore che dovrà dimostrare che le somme che transitano sul proprio conto sono gli emolumenti sopra descritti con modi e tempi che la legge, ovviamente, non precisa.
Ai giudici l'ardua “sentenza”!
Avv. Stefano Casu - 02/11/2015