Riforma del Processo Tributario 2015

Con la Circolare  N.38 del 29/12/2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D. lgs n. 156/2015 di riforma del processo tributario D. Lgs 546/1992, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

In sostanza le novità più importanti posso essere brevemente e praticamente riepilogate come segue:

1) La Conciliazione Giudiziale diventa esperibile anche per le controversie che sono soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

2 ) L’istituto del reclamo/mediazione (sempre per le controversie sotto i 20 mila Euro) riceve una portata maggiore e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale.

3) Viene rafforzata la tutela cautelare che comprenderà tutte le  le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

4) A decorrere dal 1° giugno 2016 saranno immediatamente esecutive le Sentenze Tributarie non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10.000 euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

5) Il giudizio di ottemperanza diventa l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possibilità di ricorrere alla procedura esecutiva ordinaria.

6) Aumenta da Euro 2.582,28 euro ad Euro 3.000,00 il valore delle causa in cui si può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato.

La circolare tocca molti alti punti di un' ennesima riforma che solo il tempo potrò dire se utile o meno, ma mi vedo costretto a ricordare che il valore e l'importanza di una legge dipende molto da coloro chiamati ad applicarla!

Avv. Stefano Casu