Possesso, vendita e trasporto di coltelli
E' possibile portate con sè coltelli, è possibile venderli? E' vera o è leggenda la storia delle "4 dita" di lunghezza della lama?
Iniziamo dicendo che i riferimenti normativi sono:
- art. 30 TULPS
“Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti”
- l'art. 45 comma 2 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento d'attuazione del TULPS):
“Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili”.
- art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
“Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti”.
In pratica, parlando solo ed esclusivamente di coltelli (e non anche di spade e pugnali), va precisato che anche se le tipologie sono svariate, in linea generale si può affermare che per definizione e struttura il coltello è lo strumento a punta e taglio con lama singola su un solo lato.
Un tempo si sosteneva la possibilità di portate con sé un coltello purchè la lama fosse lunga massimo “4 dita”, ricollegando tale dicitura all'art. 80 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635:
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della Legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.
Oggi tale articolo è da ritenersi abrogato e, pertanto, non sussiste più la distinzione legata alla misura.
Infatti, a prescindere dai centimetri del coltello, sia la legge che la Giurisprudenza affermano, chiaramente, che: per spade affilate, coltelli a doppia lama e coltelli con apertura a scatto è richiesto il porto d'armi ed è proibito portarli fuori dal luogo dove sono custoditi (sono armi proprie), mentre invece, i coltelli a lama singola e le spade non affilate (essendo considerate armi improprie), possono essere portate fuori, purchè ci sia un giustificato motivo.
Il giustificato motivo, deve essere valutato dalle forze di polizia in base alle concrete esigenze della persona in possesso dello strumento e deve essere collegato alle regole di comportamento richieste in un determinato luogo (ad esempio portare con sé un coltello in un prato con il cestino del pic nic risulterà logico ed possibile. Non risulterà logico avere un coltello durante una manifestazione di piazza oppure all'interno di uno stadio).
Per quanto riguarda, infine, VENDITA e TRASPORTO delle armi improprie, va precisato che per il coltello ( se rientrante in quello definito come arma propria) vendita e detenzione sono libere (se si è maggiorenni ovviamente) e per il trasporto non essendovi una precisa previsione di legge, sarà necessario avere l'accortezza di tenere lo strumento NON pronto all'uso e dunque i coltelli dovranno viaggiare sigillati e accuratamente imballati, al fine di poterne facilmente provare la utilità esclusivamente commerciale.
Avv. Stefano Casu - 29/01/2018