REDDITO DI CITTADINANZA
DL 28/01/2019, n. 4
Questa è la mia analisi secca e senza pregiudizi, non pretendo né di essere seguito né condiviso. L’ho scritta perché sono stufo e ne ho sentite veramente tante, troppe, dai numerosi esperti di…..TUTTOLOGIA.
Spero il Consiglio Nazionale Forense cominci a farsi sentire rivendicando (una volta ogni 100 anni almeno) un principio che non capisco come possa non essere urlato e condiviso:
Le leggi le devono spiegare gli operatori del diritto (che per la legge stessa devo essere laureati ed aver superato esami di abilitazione)! Sempre se qualcuno li chiama…
Francamente dopo aver analizzato la legge, mi domando come si possa fare a spiegarla in poche parole o in poche slide come faccia l’utente medio a comprenderla.
Per l’ennesima volta si è persa un grande occasione: scrivere una legge semplice con termini immediati e senza giri di parole da interpretare (era assolutamente fattibile ve lo assicuro), furbetti, divano e simili, sono certamente termini a tutti comprensibili ma non fanno parte della legge e del diritto, comunque.
Certo del fatto che non sarò capace di farla comprendere in termini chiari e semplici, mi scuso sin da ora.
Ecco cosa ho capito io:
Il reddito di cittadinanza (RDC), ha una sua definizione, che ne spiega anche lo scopo che il legislatore vuole perseguire:
CHE COS’E’ ALLORA?“
Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Si trasforma in pensione (di fatto è solo un cambio di denominazione) nella seguente ipotesi:
“Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”.
A CHI SPETTA?
Ai nuclei familiari (come definiti ai sensi dell’ articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013) il cui effettivo richiedente dovrà essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti REQUISITI:
Cittadinanza:
- italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni (gli ultimi 2 al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo).
Reddito:
- il valore dell’ISEE dovrà essere inferiore a 9.360 euro;
- il valore del patrimonio immobiliare ISEE non superiore a 30.000 euro;
- il valore del patrimonio mobiliare ISEE non superiore a 6.000 euro accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
Reddito familiare:
Inferiore ad una soglia di 6.000 euro l’anno moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne fino ad un massimo di 2,1. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Godimento beni durevoli:
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto
Dimissioni dal lavoro:
Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
QUANTO SPETTA IN TERMINI ECONOMICI?
Il Rsd è corrisposto mensilmente e calcolato su base annua (esente da Irpef) è comprende 2 elementi:
- integrazione al reddito fino alla soglia di euro 6.000,00 annui (500 euro al mese), moltiplicata per il corrispondente valore della scala di equivalenza (la stessa del reddito familiare).
- integrazione per la locazione pari alla rata mensile del canone annuo (dichiarato in ISEE) fino al massimo di euro 3.360 annui (280 euro mese).
Oppure per chi è proprietario e paga il mutuo: integrazione della rata sino a massimo euro 1.800,00 annui (150 euro al mese).
Il beneficio in ogni caso non può essere, complessivamente, superiore ad una soglia di euro 9.360 annui (780 euro al mese), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui (40 euro al mese).
PER QUANTO TEMPO SI POTRA’ PERCEPIRE?
Sarà riconosciuto per 18 mesi (partendo dal mese successivo alla richiesta) MA potrà essere rinnovato, dopo una sospensione di 1 mese prima di ciascun rinnovo.
Nessuna sospensione, invece, in caso di pensione di cittadinanza.
CON QUALI MODALITA’ VERRA’ EROGATO?
Sarà il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a stabilirle entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
I soldi andranno utilizzati entro il mese successivo a quello di erogazione e la parte che non spesa dal cittadino sarà sottratta (nei limiti massimi del 20%) dalla mensilità del mese successivo.
LA DISPONIBILITA’ LAVORATIVA DEVE ESSERE DATA?
L’ erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociae.
LE NORME ANTI-DIVANO ESISTONO?
Esistono delle norme che regolano le offerte di lavoro, se poi siano in grado di far alzare dal divano non le posso certo sapere io..... o i politici.
Ma vista la complessità della legge, ritengo che tutta la parte relativa alle ormai famigerate norme anti divano debba essere trattata separatamente, anche alla luce del fatto che riguarda il dopo, non influendo sulla richiesta iniziale.
ESEMPI DI REDDITO DI CITTADINANZA?
Separatamente scriverò anche un articolo con esempi di reddito di cittadinanza.
30 gennaio 2019
Avv. Stefano Casu