CONGIUNTI, la nuova frontiera del diritto.
Il Governo ci dice che nei Congiunti vanno ricompresi: i coniugi, i rapporti di parentela (linea retta e collaterale) ed affinità (vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge) e di unione civile, nonché le relazioni connotate da “duratura e significativa comunanza di vita ed affetti”. Clicca qui per la Circolare esplicativa.
Viene indicata, quale fonte di suddetta definizione, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 46351 del 10 Novembre 2014.
Finalmente, un riferimento giuridico!
Se non fosse, però, che le sentenze della Corte di Cassazione, per quanto importantissime e fondamentali, non costituiscono fonte di diritto…… e se non fosse che, il riferimento a tale sentenza è, a mio avviso, quanto meno fuori luogo e potrebbe portare in futuro a conseguenze molto importanti per tutti gli operatori del diritto.
Ad ogni modo, precisiamo subito che, tale pronuncia, riguarda un sinistro stradale, a seguito del quale, purtroppo, un pedone perde la vita e la fidanzata richiede (come parte offesa) il risarcimento dei danni morali derivanti dalla perdita del proprio amato.
Tralasciando (anche se meriterebbe un approfondimento) il fatto che la sentenza si occupa nello specifico della violazione dell’art. 589 codice penale e che si riferisce ai “prossimi congiunti” e non a congiunti, sorprende molto come per dare indicazioni e coordinate in relazione ad un termine inserito in un DPCM, si debba ricorrere ad una sentenza del 2014 della Suprema Corte, invece che, più semplicemente, elencare, come si è fatto in un secondo momento, le categorie incluse.
A mio parere tale riferimento è stato studiato ex post, per rimediare ad una gaffe giuridica, che ha colto impreparati tutti ed allora si è dovuto cercare nel pagliaio della Giurisprudenza l’ago dei congiunti, utile alla causa Covid.
Si può davvero credere che esperti giuristi scrivano una legge, prendendo spunto da una sentenza di 6 anni prima, che nulla a che vedere, tra l’altro, con la privazione delle libertà personali, ma che disciplina il diritto di una donna ad essere risarcita per la morte del fidanzato? Chi opera nel diritto non può essere tratto in inganno, nemmeno, per un secondo.
Ma allora perchè non utilizzare la norma che già esiste: l’art 307 del codice penale: “….s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”
Riteniamoci fortunati che non sia stato, testualmente, riportato quanto scritto nella Sentenza richiamata: “….la giurisprudenza ha da ultimo precisato che, affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come "stabile legame tra due persone", connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”, altrimenti la confusione, se possibile, sarebbe ancor più aumentata.
Ma una domanda mi sorge spontanea? Se la definizione di CONGIUNTI è, di fatto, diventata quella precisata dal Governo, potremmo noi Avvocati, utilizzarla in futuro, per far valere diritti e ragioni proprio di quei soggetti a cui spesso l’ordinamento non fornisce tutela adeguata o non riconosce in automatico, ad esempio, il diritto al risarcimento nelle ipotesi in cui è dovuto?
Sarà questa una nuova statuizione, un nuovo “elenco” di persone da poter tutelare? E’ nato un vero e proprio automatico diritto dei CONGIUNTI, come indicati dal DPCM del 20 aprile 2020?
4 maggio 2020
Avv. Stefano Casu